A seguito delle indicazioni contenute nella nota n° 27116 del 26 ottobre 2020 della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, vi informiamo che gli utenti asintomatici identificati come contatti stretti di un caso positivo “possono riprendere la vita sociale” come specificato di seguito:

- dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso trascorso senza sintomatologiasenza la necessità di eseguire il tampone

oppure

- dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo trascorso senza sintomatologia, e con un test antigenico o molecolare negativo eseguito a partire dal decimo giorno.

Si precisa che, per la riammissione in collettività dei contatti stretti nel setting educativo/scolastico, nel caso in cui il soggetto concluda la quarantena dopo 14 giorni senza l’effettuazione del tampone […] non è necessario richiedere al Pediatra di Libera Scelta certificazione di riammissione.”

Si ricorda inoltre:

- la necessità di contattare sempre il pediatra in caso di sintomatologia anche lieve;

- che eseguire il tampone immediatamente è controproducente in quanto si rischia di ottenere dei “falsi negativi”, è utile eseguire il tampone immediatamente solo in presenza di chiari sintomi (es febbre); è pertanto opportuno aspettare indicazioni di ATS;

- che i genitori stessi e altri famigliari dei “compagni di classe” del caso positivo NON sono soggetti a quarantena.

A seguito di queste ultime nuove indicazioni, gli utenti per i quali è stata disposta la quarantena in quanto contatti stretti e che dopo 14 giorni di isolamento non abbiano manifestato sintomi potranno non presentare certificato medico per la riammissione. I genitori giustificheranno l’assenza con autocertificazione come “quarantena di 14 giorni senza sintomi”.